Focus sulla retroattività e sulla postuma

L’articolo 11 della Legge 24/2017 ha per la prima volta ufficializzato, nell’ambito della copertura assicurativa del mondo sanitario, i concetti di retroattività e di postuma. 

La norma prevede che, al momento della sottoscrizione di una polizza, a tutela della Responsabilità Civile Professionale, “la garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta”.

Ciò che sembra semplice teoricamente, si rivela spesso di difficile interpretazione e attuazione nella prassi, specie perché, ad oggi, il legislatore non ha ancora provveduto ad emanare il decreto attuativo che avrebbe dovuto specificare l’effettiva portata dei concetti sopra espressi all’interno delle polizze, obbligando così le compagnie di assicurazione ad uniformarsi al dispositivo di legge.

Orbene, AmicoMedico, anche in tale ambito, cercherà di dare una risposta breve ed esaustiva ai possibili dubbi interpretativi che ancora oggi sorgono nel Professionista Sanitario circa i concetti di retroattività e di postuma. Nel far ciò sarà tuttavia essenziale specificare un concetto base presente in tutte le polizze di RC Professionale, che determina il modo di operare delle medesime, ovvero la clausola Claims made.

 

Clausola Claims made

La clausola Claims made, presente all’interno di tutte le polizze a tutela della RC Professionale e traducibile come “a richiesta fatta”, prevede che il medico sia coperto in caso di sinistro solo se, al momento della denuncia del medesimo, abbia in essere una copertura per la RC professionale. A carico del sanitario vi è, quindi, un obbligo di assicurazione costante, tale da evitare possibili periodi di scoperto nel corso della carriera. 

In principio tale clausola era intesa nella sua versione “pura”, la quale garantiva al professionista una copertura assicurativa anche qualora il medesimo non fosse stato assicurato al momento dell’errore (in qualsiasi tempo commesso), purché fosse tuttavia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni (spesso avanzata dal paziente anche a distanza di tempo rispetto all’errore commesso). 

Nel tempo, tuttavia, le compagnie assicuratrici, per evitare di dover sopportare un elevato rischio, hanno iniziato a muoversi in ordine sparso e, avvallate da un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un., nr. 9140/2016), hanno introdotto nelle polizze la cosidetta claims made “mista o impura”.

Con quest’ultima si prevede che il sinistro in cui è incorso il sanitario sarà risarcito, non solo se lo stesso viene denunciato in vigenza di polizza, ma anche, e solo se, il medesimo è occorso in un determinato arco di tempo precedente alla stipula della copertura assicurativa (esempio 2, 5, 10 anni), introducendo così delle limitazioni all’operatività della clausola e applicando di fatto il concetto di retroattività della copertura assicurativa. 

Retroattività 

Fatta queste premesse, è facile intuire come il concetto di retroattività preveda che il professionista sanitario, titolare di polizza assicurativa, sarà coperto per i fatti denunciati al momento della vigenza del contratto, solo qualora questi si sono verificati all’interno dell’arco temporale indicato in polizza: la Legge 24/2017 pone un limite minimo temporale di almeno 10 anni precedenti alla conclusione del contratto. Tale limite temporale coincide con quello di prescrizione previsto per le richieste di risarcimento del danno. 

Un medico che, ad esempio, si assicurasse in data 1/1/2021, con una polizza che prevedesse una retroattività di 10 anni, sarebbe coperto per tutti i sinistri denunciati nell’anno di validità della polizza (2021, appunto), purché verificatisi nei 10 anni precedenti alla stipulazione della stessa (ovvero a partire dal 2011). La garanzia di retroattività trasla insieme alla data di rinnovazione della polizza, per cui nell’anno successivo (2022) il medico sarà tutelato per i sinistri denunciati in tale data, purché verificatesi a partire dal 2012. 

Postuma 

Discorso simile, ma con alcune precisazioni, deve essere fatto per la postuma, la cui concessione è prevista come obbligatoria solo nel caso in cui il medico cessi in modo definitivo la sua attività. Essa pertanto andrà a coprire, non avendo più il medico una copertura assicurativa, tutti quei fatti verificati nei 10 anni precedenti la cessazione dell’attività ma denunciati successivamente, entro 10 anni, quando oramai il medico non è più sottoposto all’obbligo assicurativo. In caso di decesso del professionista sanitario, la garanzia postuma, inoltre, coprirà in modo automatico anche i suoi eredi. 

Il medico che, ad esempio, andasse in pensione nel 2021 e decidesse di cessare la sua attività cancellandosi dall’albo, attivando così la garanzia postuma, sarebbe coperto sino al 2031 per tutti i fatti accaduti dal 2011 in poi e denunciati successivamente alla sua decisione di cessare l’attività.

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