Legge 24/2017 - (GELLI – BIANCO)

In data 1° aprile 2017 è entrata in vigore la Legge 24/2017 (Gelli – Bianco) che, nell’ottica del legislatore, avrebbe dovuto essere un faro guida per il mondo della Responsabilità Civile degli esercenti la Professione Sanitaria.

Le novità, a dire il vero, sono state tante, tuttavia, come spesso accade nella normativa italiana, ad oggi il Professionista Sanitario si trova ad operare in una “zona grigia”, in quanto non è stato ancora emanato il Decreto Ministeriale, come stabilito e previsto ai sensi dell’articolo 10 comma 6, che avrebbe dovuto prevedere i requisiti minimi delle polizze assicurative.

Ciò comporta che solo esperti conoscitori della materia possono consigliare l’esercente la professione sanitaria circa la migliore copertura assicurativa cui aderire, al fine di garantire al medesimo una tutela completa e una migliore gestione del rischio clinico.

Medico Dipendente Pubblico

Tutte le polizze convenzionate AmicoMedico, dedicate al Medico Dipendente Pubblico, prevedono una retroattività decennale (a copertura sempre della precedente posizione di pubblico dipendente) e una postuma decennale (in caso di cessazione definitiva della attività), e sono senza franchigie o scoperti. In tal caso, infatti, il medico risponde nei confronti del paziente solo per Colpa Grave, e, qualora soggetto all’azione di responsabilità amministrativa della Corte dei Conti, ai fini della rivalsa di quanto pagato in prima battuta dalla struttura sanitaria, sarà chiamato a rispondere solo entro i limiti di cui all’articolo 9 comma 5.

 

Medico Libero Professionista

Altresì, con riguardo al Medico Libero Professionista o alla Struttura Sanitaria, AmicoMedico ha ad oggi all’attivo varie convenzioni che le consentono di sviluppare sul professionista sanitario una polizza su misura, andando a coprire in modo completo tutte le sue esigenze, avendo comunque riguardo anche all’aspetto economico.

 

Tutela Legale

L’Associazione ha, inoltre, predisposto, in abbinamento alla polizza di R.C. Professionale, una adeguata polizza per la Tutela Legale.

Da una attenta analisi delle condizioni di polizza esaminate tra tutte le compagnie assicurative operanti nel panorama italiano è infatti emerso che le sole spese ad essere coperte sono quelle di resistenza in un eventuale giudizio innanzi alla Magistratura Civile, rimanendo invece il medico scoperto qualora dovesse essere coinvolto in un Procedimento Penale.

 

Cosa prevede nello specifico la Legge 24/2017 e quali sono le aspettative future:

  1. è prevista una nuova fattispecie penale, l’articolo 590 sexies C.P., relativo alla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario;

  2. è prevista la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e extra-contrattuale del medico che opera al suo interno, salvo che questi abbia agito nell’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente;

  3. è previsto l’obbligo per tutti gli esercenti la professione sanitaria di avere una adeguata polizza R.C. a copertura della Professione. L’appendice di Polizza dovrà prevedere una copertura completa o solo per colpa grave, a seconda del fatto che il Medico si trovi o meno ad operare all’interno di una struttura sanitaria o presso il proprio studio, o che abbia un rapporto contrattuale diretto con il paziente o per il tramite di una struttura sanitaria;

  4. medesimo obbligo assicurativo è previsto per tutte le Strutture Sanitarie o Sociosanitarie, pubbliche o private, le quali devono prevedere idonea copertura per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera, nonché per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso la struttura;

  5. la struttura sanitaria deve indicare sul proprio sito internet gli estremi della polizza assicurativa e la compagnia con la quale è stata stipulata. Si tratta di un obbligo di trasparenza a maggiore tutela dei clienti;

  6. nel caso in cui dovesse accadere un sinistro, qualora il paziente decidesse di non agire direttamente contro il Professionista Sanitario, ma avverso la struttura ove egli opera, questa, dopo avere risarcito il danno, potrà agire nei confronti del professionista sanitario attraverso l’azione di rivalsa (nel caso si tratti di struttura privata) o con l’azione di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei Conti (nel caso si tratti di struttura pubblica). In entrambi i casi, qualora il medico sia dipendete della struttura, sono previste delle limitazioni alla rivalsa a tutela del patrimonio del professionista sanitario;

  7. in base alla bozza di Decreto Ministeriale e alle indiscrezioni circolate nei mesi scorsi su alcune riviste relative all’area medica, è previsto che in futuro le compagnie assicurative potranno avere una qualche forma di rivalsa contro il professionista sanitario qualora questi, al momento del sinistro, non fosse in regola con la formazione E.C.M.

Per tutti i suddetti motivi, in un’ottica che guarda al futuro, AmicoMedico già adesso ha all’attivo tutta una serie di servizi che consentono all’Associazione di garantire al Medico una rete di protezione a tutela della sua professione e del suo patrimonio.

 

                                                                                     

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