La “Sunset Clauses” nelle polizze di RCP

L’art. 1, comma 26, Legge annuale per il mercato e la concorrenza – approvata in via definitiva dal Senato il 2 agosto 2017 – prevede che le condizioni generali delle polizze di assicurazione della responsabilità civile per le professioni regolamentate siano assistite da una c.d. sunset clause. 

Perciò, se il professionista lo richiede, la compagnia assicurativa è obbligata, una volta scaduto il periodo di efficacia temporale della polizza, a consentire una estensione di copertura (ovviamente a fronte di un premio aggiuntivo) per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei dieci anni successivi, se riferibili a fatti generatori verificatisi durante la vigenza della polizza.

La norma va interpretata nel senso di una ulteriore conferma della legittimità delle clausole claims made – contrariamente a quanto ritenuto dalle Sentenze gemelle della Cassazione nn. 10506-10509 – anche in relazione al problema della c.d. garanzia postuma. Infatti, la sunset clause si atteggia quale proposta unilaterale ferma di contratto al quale il professionista può dichiarare di aderire, a fronte di un supplemento di premio, senza tramutare la formula di garanzia da claims made a loss occurrence, come erroneamente sostenuto dalle citate pronunce della Cassazione. Si riporta qui di seguito il testo:

Alla lettera e) del comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio».

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