La “Deeming Clause” nelle polizze di RCP

Allo scadere della polizza, in assenza di rinnovo o di stipula di una postuma (possibile però solo in caso di cessazione definitiva dell’attività assicurata per qualsiasi motivo), cessa ogni obbligo da parte degli assicuratori e ogni diritto dell’assicurato di presentare denuncia relativa a richieste di risarcimento ricevute dopo la scadenza anche se riferite a errori professionali e/o danni avvenuti nel periodo di assicurazione.

La “Deeming clause” è la clausola che tiene in copertura anche le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza della polizza che siano conseguenti e/o collegate a “circostanze” che siano state denunciate in corso di vigenza della polizza stessa.

Con il termine Deeming Clause si identifica quella clausola relativa alle Polizze di tipo All Risk di modello anglosassone che punta a coprire anche quelle richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza della Polizza stessa, a patto che esse siano conseguenti o collegate a circostanze denunciate in corso di validità del contratto.

Grazie alla sempre crescente diffusione sul mercato italiano delle polizze All Risk, sono tanti i nuovi termini che sono diventati di uso comune nel settore assicurativo.

Uno di questi nuovi termine è “Claims made” con il quale si identifica il regime assicurativo con cui ormai operano pressoché tutte le polizze di responsabilità civile professionale presenti sul mercato e che prevede che la garanzia sia operante per tutte e sole le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’assicurato, e da questi denunciate all’assicuratore, durante il periodo di vigenza della polizza a condizione che la condotta colposa del professionista (commissiva od omissiva) sia avvenuta durante il periodo stesso di vigenza o durante il periodo di retroattività previsto dalla polizza (attenzione quindi, alla retroattività e alla modalità e alle condizioni alle

quali viene concessa).

Allo scadere della polizza, in assenza di rinnovo o di stipula di una postuma (possibile però solo in caso di cessazione definitiva dell’attività assicurata per qualsiasi motivo), cessa ogni obbligo da parte degli assicuratori e ogni diritto dell’assicurato di presentare denuncia relativa a richieste di risarcimento ricevute dopo la scadenza anche se riferite a errori professionali e/o danni avvenuti nel periodo di assicurazione.

In conseguenza a questo particolare regime diventa fondamentale la clausola denominata “Deeming clause”.

Questa tipologia di assicurazione è particolarmente utile per quei professionisti che svolgono una attività ad alto rischio come ad esempio i chirurghi, ginecologi etc.

Se un medico, infatti, viene a conoscenza di alcuni fatti che potrebbero generare una richiesta di risarcimento da parte di un soggetto (come l’aver causato un danno al paziente), egli potrà effettuare una denuncia alla sua compagnia di Assicurazione per garantire la copertura del danno.

Quindi, la “Deeming clause” è la clausola che tiene in copertura anche le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza della polizza che siano conseguenti e/o collegate a “circostanze” che siano state denunciate in corso di vigenza della polizza stessa.

Infatti, al contrario delle polizze tradizionali del mercato italiano con le quali è possibile aprire un sinistro solo in caso di esistenza di una vera e propria richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, con le polizze All Risk, di modello anglosassone, la denuncia da parte dell’Assicurato è prevista anche prima della concreta formalizzazione della “richiesta di risarcimento” estendendosi anche a tutte quelle “circostanze” che siano tali da far oggettivamente presumere che la richiesta di risarcimento arriverà in un futuro più o meno prossimo.

In questo caso il momento di apertura del sinistro risulterà essere quello della denuncia della relativa circostanza in corso di vigenza della polizza e quindi la richiesta di risarcimento sarà in copertura anche se pervenuta dopo la scadenza della polizza stessa.

Questa clausola è particolarmente importante nel caso in cui il professionista sia a conoscenza di circostanze rilevanti (ovvero oggettivamente suscettibili di causare o aver causato un sinistro) e intenda passare da una compagnia assicurativa ad un’altra o nel caso in cui, pur restando con la stessa compagnia, la polizza non preveda il tacito rinnovo: infatti tutte le polizze escludono dalla garanzia, oltre che, ovviamente, tutte le richieste di risarcimento vere e proprie già avanzate da terzi all’assicurato, anche quelle eventualmente derivanti da circostanze rilevanti già note all’assicurato al momento della stipula.

E infatti al momento della stipula della polizza con la nuova compagnia (o con la stessa compagnia ma in assenza di tacito rinnovo) il professionista dovrà dichiarare di non essere a conoscenza di richieste di risarcimento e/o di circostanze rilevanti come sopra definite (o, nel caso queste sussistano, le stesse saranno espressamente escluse dalla copertura assicurativa e saranno elemento di valutazione per la determinazione del premio costituendo un indice del “fattore di rischio” dell’assicurato).

In assenza, quindi, della “Deeming clause” (come nelle polizze tradizionali del mercato italiano), il professionista che sia a conoscenza di una situazione da cui ritenga, con ogni probabilità, possa derivare in futuro una (o più) richiesta di risarcimento da parte di un terzo, è di fatto costretto, per avere possibilità di copertura (se la polizza in corso risponde per quel tipo di danno), a restare assicurato con la stessa compagnia fino al momento della formalizzazione della richiesta di risarcimento in modo da poter aprire il relativo sinistro (che non sarebbe in copertura in nessuna nuova polizza). Senza contare che da una stessa situazione potrebbero derivare più richieste di risarcimento da vari “terzi” e a distanza di tempo, per cui il legame con la stessa compagnia assicurativa diventerebbe a “tempo indeterminato”.

Con la Deeming clause invece, una volta denunciata la circostanza, qualsiasi richiesta di risarcimento da questa conseguente e/o collegata rimarrà in copertura alla polizza sulla quale è stata denunciata la circostanza stessa indipendentemente dall’eventuale cambiamento della compagnia assicuratrice.

Come detto sopra però, il problema della denuncia delle circostanze sussiste anche nel caso in cui si resti assicurati con la stessa compagnia assicurativa ma la polizza non preveda il tacito rinnovo. Infatti, in assenza di tacito rinnovo, ciascuna polizza (in genere di durata annuale) deve essere considerata come autonoma e indipendente rispetto alle precedenti e alle successive e questo anche se la stipula della polizza di anno in anno avviene senza soluzione di continuità rispetto alla precedente e mantenendo le medesime caratteristiche.

A tutti gli effetti, in assenza di tacito rinnovo, si tratta di una nuova polizza.

Per inciso, occorre fare attenzione anche al fatto che, in assenza di tacito rinnovo, l’assicurato non “matura” nemmeno retroattività, nel senso che questa rimane quella prevista dal contratto (ovvero se al momento della prima stipula la retroattività è di 10 anni, l’anno dopo, in assenza di tacito rinnovo, non diventerà 11 anni ma resterà 10 anni come se si stipulasse di nuovo la polizza per la prima volta).

Il tacito rinnovo quindi, che a volte è visto come un fastidio per la necessità di ricordarsi per tempo della disdetta nel caso in cui si intenda cambiare compagnia assicurativa, in realtà è, nella fattispecie delle polizze di responsabilità civile professionale, un importante elemento di garanzia in più, oltre che per quanto visto sopra, anche per la certezza della continuità nella copertura e alla possibilità di disporre di un periodo, in genere di 30 giorni, successivo alla scadenza per provvedere con tutta tranquillità al rinnovo stesso.

La Deeming Clause consente all’assicuratore, tra le altre cose, di:

  • Evitare le denunce tardive venendo a conoscenza tempestivamente di circostanze che potrebbero generare un sinistro;
  • Preparare la miglior linea difensiva possibile;
  • Modificare i propri prodotti assicurativi.

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